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Risposte pubblicate

Published answers

Sono Andrea Minola, iscritto come Paesaggista all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bergamo al n.3140. Attualmente sono un lavoratore dipendente e non sono titolare di partiva IVA. Mi pare di aver capito, che ai sensi dell'art.156, comma 2, del decreto legislativo 50/2016, anche i lavoratori dipendenti, iscritti all'ordine possano partecipare al concorso. Vi chiedo gentilmente ulteriori conferme in tal senso. Cordiali saluti

Ai sensi  dell’art. 156 comma 2 del decreto legislativo 50/2016 sono ammessi al concorso di idee, oltre che i soggetti ammessi ai concorsi di progettazione, anche i lavoratori subordinati abilitati all'esercizio della professione e iscritti al relativo ordine professionale secondo l'ordinamento nazionale di appartenenza, nel rispetto delle norme che regolano il rapporto di impiego, con esclusione dei dipendenti della stazione appaltante che bandisce il concorso. Pertanto la risposta è affermativa.

Hi, I am a Mumbai based architect licensed with Indian council of Architecture. Please confirm if I am elligible to participate. Thanks regards

The competition for ideas is open to the architects, engineers  and  designers with a degree and qualified to practice the profession in according to their own national legislation. The answer to the question is positive.

Salve, volevo sapere se la partecipazione era rivolta anche ad architetti che non sono iscritti all'albo, per cui laureati in architettura con o senza aver conseguito l'esame di stato.

Sono ammessi a partecipare tutti i soggetti di cui agli articoli 46 e 156, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, in attuazione dell'art. 24 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art 1 del D.M. 263/2016. Pertanto, i laureati in architettura non possono partecipare singolarmente se non abilitati e non iscritti all'albo professionale.

Buongiorno, in merito al p.to 3.3 del Disciplinare di gara relativo ai Requisiti per la partecipazione, si inviano di seguito 4 quesiti: 1) può partecipare un concorrente in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale ma non in possesso dei requisiti speciali di capacità economico-finanziari e tecnico-professionali e senza l'ausilio dell'avvalimento? 2) in caso di vittoria, il concorrente prima descritto può utilizzare lo strumento dell'avvalimento in seguito alla classifica di gara e prima della formalizzazione dell'eventuale incarico, previo ricerca dei fondi, per completare il team con le competenze necessarie per la realizzazione della progettazione dell'intervento? 3) in caso fossero necessari anche i requisiti speciali, chiedo gentilmente di indicarmi classe e categoria principale dell'opera prevista (e quindi il grado di complessità minimo) 4) si chiede inoltre di indicare l'importo minimo da coprire per la classe e categoria prima richiesta in quanto, sebbene siano riportati gli importi massimi ammissibili per l'opera, non è indicato quale sia il numero di volte richiesto relativamente all'importo (0,60 dell'importo massimo? 2 volte l'importo massimo?) Grazie

Premesso che in questa fase non sono richiesti e pertanto il vincitore potrà eventualmente acquisirli successivamente con le modalità previste dalla normativa, di seguito si elencano i requisiti economico-finanziari e di capacità economica e professionale in caso di affidamento dell’incarico di progettazione, che integrano il punto 3.3 del  Bando di Concorso:

 

3.3.1. Requisiti economico-finanziari, di cui all’art.83, comma 1, lettera b) del D.Lgs.50/2016.

Il vincitore del concorso dovrà dimostrare un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali, in linea con quanto disposto dall’art. 83 comma 4, lettera c). In particolare, il vincitore dovrà presentare una copia della propria polizza professionale che dovrà coprire un massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati.

 

3.3.2. Requisiti Di Capacità tecnica e professionale di cui all’art.83 comma 1, lettera c) del D.Lgs. 50/2016.

Ai fini della determinazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale, valgono l’espletamento e lo svolgimento di servizi attinenti all’Architettura ed all'Ingegneria, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad una o più delle "ID-Opere" dei lavori, individuate sulla base delle elencazioni contenute nel D.M. 17 giugno 2016, di seguito definite:

  • E.11 - Padiglioni provvisori per esposizioni - Stabilimenti balneari - Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo semplice.
  • E.17 – Verde ed opere di arredo urbano improntate a grande semplicità, pertinenziali agli edifici ed alla viabilità, Campeggi e simili.
  • E.18 – Arredamenti con elementi acquistati dal mercato, Giardini, Parchi gioco, Piazze e spazi pubblici all’aperto
  • E.19 – Arredamenti con elementi singolari, Parchi urbani, Parchi ludici attrezzati, Giardini e piazze storiche, Opere di riqualificazione paesaggistica e ambientale di aree urbane.
  • P.02 - Opere a verde sia su piccola scala o grande scala dove la rilevanza dell’opera è prevalente rispetto alle opere di tipo costruttivo.

In particolare, il vincitore del concorso, deve dimostrare:

  • l’avvenuto espletamento, nel corso della sua carriera professionale, di servizi attinenti all’Architettura ed all'Ingegneria, relativi a lavori appartenenti a una o più delle "ID-Opere" sopracitate, per un importo globale pari ad 1 volta l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione;
  • l’avvenuto svolgimento, nel corso della sua carriera professionale, di due servizi attinenti all’Architettura ed all’Ingegneria, relativi ai lavori appartenenti ad una o più delle "ID-Opere" sopracitate, per un importo totale non inferiore a 0,40 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione.

Il vincitore del concorso, al fine di dimostrare i requisiti richiesti per l'affidamento dei servizi di cui al periodo precedente, oltre alla possibilità di ricorrere all’avvalimento ai sensi dell’articolo 89 del Codice, può costituire, ai sensi dell’articolo 152, comma 5 del Codice, un raggruppamento temporaneo tra i soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 46  del Codice o modificare il raggruppamento già proposto per la partecipazione al Concorso con altri soggetti, purché in entrambi i casi tali soggetti non abbiano già partecipato al Concorso.

Buongiorno, rispetto all'allegato A- DOMANDA DI PARTECIPAZIONE- si chiede di specificare quanto segue: siamo una società di ingegneria che si avvarrà di 2 collaboratori . Rispetto al modulo sopra indicato la firma da apporre sarà del legale rappresentente della società o del capogruppo come da Voi indicato Grazie

Qualora al concorso partecipi la società d’ingegneria, che si può avvalere di consulenti, la domanda di partecipazione dovrà essere firmata dal legale rappresentante.

Qualora invece al concorso partecipi la società d’ingegneria in raggruppamento coi consulenti, la proposta dovrà essere firmata dal capogruppo.

Siamo una società di ingegneria che si avvarrà della collaborazione di due consulenti. L'iscrizione andrà fatta a nome dal legale rappresentante della società o dal capogruppo designato? Grazie

Qualora al concorso partecipi la società d’ingegneria, che si può avvalere di consulenti, la domanda di partecipazione dovrà essere firmata dal legale rappresentante.

Qualora invece al concorso partecipi la società d’ingegneria in raggruppamento coi consulenti, la proposta dovrà essere firmata dal capogruppo.

In riferimento a quanto riportato al punto 1.6 "Costo stimato per la realizzazione dell'opera" del bando di concorso e al punto 3 "Fattibilità economica-finanziaria" della Relazione Illustrativa, si chiede cosa si intende per primo lotto? S'intende una porzione interna alla perimetrazione rossa dell'area di intervento indicata nell'ortofoto? Se sì, la scelta del primo lotto, il cui intervento è stimato in 1.200.000,00 euro, è a discrezione dei partecipante?

In riferimento al quesito l’Amministrazione Comunale intende procedere a realizzare una prima parte degli interventi che comprendono la riqualificazione della fascia costiera con un costo complessivo di Euro 1.200.000,00, e successivamente trovare i finanziamenti per gli altri interventi rimasti esclusi in questa prima fase.

Per il primo lotto si intende un intervento parziale, da attuarsi come stralcio completo e perfettamente funzionale, indipendentemente dalla realizzazione del progetto complessivo. Il primo lotto deve ricadere in una porzione interna all’area di intervento. La collocazione e la dimensione sono a discrezione del partecipante.